lunedì 12 dicembre 2016

OTTAVA SALVAGUARDIA

OTTAVA  SALVAGUARDIA
Il provvedimento consentirà di mantenere le vecchie regole di pensionamento, quelle ante fornero, nei confronti di altri 30 mila lavoratori che nel 2011 risultavano SENZA LAVORO. 

L'ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo contenuto all'interno della Legge di Bilancio per il 2017 che consentirà di mantenere in vigore, in via eccezionale, le vecchie regole di pensionamento, vigenti sino al dicembre 2011, nei confronti di determinati soggetti che il legislatore ritiene meritevoli di una particolare tutela previdenziale. A costoro continueranno ad applicarsi tout court le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011. 
Ciò determina, pertanto, la possibilità di andare in pensione prima delle regole attuali sfruttando la vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il perfezionamento del quorum 97,6 inteso come somma dell'età anagrafica con quella contributiva in presenza di un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi o con i 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) o la precedente normativa in materia di pensionamento di vecchiaia che era, soprattutto per le lavoratrici del settore privato, molto più favorevole rispetto alla legge Fornero. Per ulteriori dettagli sulle regole di pensionamento che vengono fatte riviverein via eccezionale si veda: la normativa di pensionamento ante fornero
I profili di tutela ammessi
Cinque i macro profili di tutela tutti mutuati dall'ultima salvaguardia: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. 

In particolare per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per accedere alla tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014 (non più entro il 31 dicembre 2012 grazie ad un correttivo approvato durante i lavori parlamentari) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l'accordo non è necessario ma il lavoratore deve esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. 
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) l'ottava salvaguardia sposta sino al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda dei profili di tutela, si veda la tavola infra) il termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le vecchie regole.
La tavola sottostante riepiloga i requisiti e le condizioni per accedere all'ottava salvaguardia secondo il testo definitivo della Legge di Bilancio approvato lo scorso 7 dicembre dal Senato


Si ricorda che la legge è stata approvata in via definitiva lo scorso 7 dicembre 2016 ma entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2017. A quel punto gli interessati avranno 60 giorni (quindi c'è tempo sino al 1° Marzo 2017) per presentare istanza di accesso all'Inps o alle Direzioni Territoriali del Lavoro a seconda del proprio profilo di tutela a pena di decadenza (mobilitati e autorizzati ai volontari dovranno presentare istanza all'Inps, gli altri alle DTL). A regolamentare la presentazione delle istanze ci sarà, come avvenuto lo scorso anno, una Circolare del Ministero del Lavoro e una Circolare dell'Inps agli inizi del 2017.


A tutti i lavoratori indicati nella tavola si applicheranno le vecchie regole in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Complessivamente il numero dei lavoratori che fruirà del beneficio è pari a 30.700 soggetti (cifra stabilita a seguito di una correzione apportata durante l'esame del provvedimento in Parlamento). Per accedere alla misura gli interessati dovranno presentare, come stabilito dal 
Dm 14 Febbraio 2014istanza di accesso all'Inps o alla direzione territoriale del Lavoro, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, cioè a partire dal 2 gennaio 2017 ed entro il 1° marzo 2017 sulle base delle successive indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e dell'Inps.  Si rammenta che chi godrà della salvaguardia non subirà alcuna penalità sulla pensione (resta inteso, però, che le anzianità contributive maturate successivamente al 2011 saranno calcolate con il sistema contributivo).
E' utile ricordare che la legge approvata risulta strutturalmente diversa rispetto al disegno di legge Ac. 3893 presentato dall'ex ministro del Lavoro alla Camera nel mese di Giugno 2016 alla Camera nonchè al disegno di legge della Lega Nord (Ac. 3991). Entrambi prevedevano un perimetro di tutela più ampio che non è stato accettato dall'esecutivo.









giovedì 24 novembre 2016

L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate con oltre 65 anni di età.

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E' stato istituito con effetto dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione socialeprevista dall'articolo 26, della legge 153/1969. 

Vediamo dunque in questa breve guida quali sono le condizioni e le caratteristiche per il conseguimento della prestazione nel 2016.
 I Requisiti
La prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 65 anni e 7 mesi di età (requisito da adeguare alla speranza di vita). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno semprechè siano residenti in Italia. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia: pertanto un eventuale trasferimento all'estero comporta la perdita dell'assegno. 
La disciplina è stata modificata dalla Legge Fornero del 2011 la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale è incrementato di un anno. Da questa data, pertanto, l'età minima per il riconoscimento del trattamento assistenziale passerà a 66 anni e 7 mesi. 

I vincoli reddituali 
L'importo intero dell'assegno è pari a 448,07 € per 13 mensilità nell'anno 2016. La possibilità della liquidazione integrale dipende però in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l’assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percipiente (o del reddito cumulato della coppia).
In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. Ad esempio se c'è un reddito di 200 euro al mese l'assegno sociale spetterà in misura pari a 248 euro (448-200€). La tavola seguente riepiloga i limiti di reddito e la determinazione dell'assegno per gli anni 2015 e 2016. 

domenica 6 novembre 2016


Avviso Importante U.N.S.I.C. organizza un Corso di Capo Azienda in Agricoltura in modalità FAD
Vantaggio
Possedere la  qualifica di Capo di Azienda prima della presentazione dei progetti a valere sulla sottomisura 6.1 “pacchetto giovani” permette di ottenere il punteggio relativo al possesso  di idonea qualifica per la conduzione aziendale.
Si ricorda che tale corso,  per chi accede ai PSR e alle misure gestite da Ismea,  è obbligatorio e in caso di insediamento deve essere acquista entro alcuni mesi dopo, pena la revoca delle sovvenzioni a fondo perduto e del premio di primo insediamento.
Finalità del corso:
La finalità del corso è di trasmettere adeguate conoscenze del mondo imprenditoriale agricolo, con particolare riferimento alle sue caratteristiche di gestione, anche con riferimento ai nuovi settori dell’agricoltura biologica, onde acquisire una preparazione versatile che faciliterà il loro inserimento all’interno dell’azienda agricola, favorendo l’ammodernamento nella conduzione aziendale e la competitività delle aziende stesse.
Destinatari:
Destinatari dell’intervento sono giovani agricoltori, uomini e donne, residenti nel territorio dell’Unione Europea, insediati o che intendono insediarsi; imprenditori agricoli ed agro-alimentari; lavoratori agricoli, compresi i coadiuvanti familiari.

Per manifestazione di interesse al corso di Capo d’Azienda e per le iscrizioni rivolgersi presso la sede dell’ U.N.S.I.C. Zonale di Scordia con sede legale  in Via Toselli n. 67 negli orari pomeridiani dalle ore 16,30 alle ore 20,00
Contatti: cell.  3893407771 – 0957936310
Mail:  scordiaservizicaa@ gmail.com