domenica 21 aprile 2019

Modello 730 scadenza 2019


scadenze dichiarazione dei redditi
Scadenza 730/2019 ecco quali sono le nuove scadenze che i contribuenti devono ricordare per la dichiarazione dei redditi.


Scadenza 730/2019: ecco le nuove scadenze
Modello 730 scadenza 2019: quali sono le nuove scadenze per il modello 730 precompilato e ordinario che i contribuenti devono tenere conto da quest'anno?
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio sono state modificate alcune scadenze del nuovo calendario fiscale 2019, in primis quella relativa al 730 precompilato.
Vediamo quindi la nuova scadenza 730Scadenza 730 ordinario: il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2019 ordinario è il 7 luglio 2019 che però cade di domenica per cui la scadenza slitta all'8 luglio 2019 ma solo per chi consegna il modello al sostituto d'imposta mentre il 23 luglio, è la scadenza per chi consegna il 730 tramite CAF o intermediario.
Scadenza 730 precompilato 2019: il nuovo termine da rispettare per la trasmissione del modello precompilato sia per chi lo trasmette direttamente da solo che tramite CAF o intermediari è il 23 luglio 2019.

Scadenza 730 per Caf 2019 e intermediari:

·         Se il contribuente consegna il 730/2019 al CAF entro il 24 giugno: il Caf deve trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro il 1° luglio 2019;

·         Se il contribuente consegna il 730 tra il 23 ed il 30 giugno 2019, il Caf deve trasmettere la dichiarazione entro l'8 luglio 2019;

·         Se il contribuente consegna il 730 al Caf dal 1° al 23 luglio 2019, il Caf deve trasmettere la dichiarazione entro il 23 luglio 2019.

sabato 6 aprile 2019

Trattamento di disoccupazione e Assegno Ordinario di invalidità 


Il trattamento di disoccupazione si interrompe quando il lavoratore: ha percepito tutte le giornate di indennità o viene avviato ad un nuovo lavoro.
L'INPS precisa che il trattamento di disoccupazione si interrompe quando il lavoratore:
  • ha percepito tutte le giornate di indennità;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro (il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente all'Inps), salvo il caso in cui si rioccupi per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
  • inizia un'attività di lavoro autonomo;
  • viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
  • diviene titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità). L'indennità è interamente cumulabile, invece, con le pensioni indirette e di guerra, le pensioni di invalidità civile, l'assegno sociale, le rendite da infortuni, le pensioni a carico di Stati esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio militare obbligatorio di leva;
  • si trasferisce, durante il periodo di godimento dell'indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia.
I contributi figurativi
I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l'ultimo giorno pagato.

Esempio:
Se un lavoratore riscuote l'indennità di disoccupazione dal 15 marzo al 23 maggio dello stesso anno, per un totale di settanta giorni, le settimane di contribuzione figurativa accreditate sono dieci (70:7=10).
Essi possono essere utilizzati per:
  • il diritto (cioè il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti) e la misura per la pensione di vecchiaia;
  • il diritto e la misura per l'assegno ordinario di invalidità;
  • solo la misura per la pensione di anzianità;
  • il raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in deroga all'età richiesta per la pensione di anzianità. 
Riassumendo, l'Assegno Ordinario di Invalidità è incompatibile con il trattamento di disoccupazione. Ad ogni modo, è previsto il diritto di optare per il trattamento più favorevole. I periodi di disoccupazione, in cui è stata percepita l'indennità, sono coperti da contribuzione figurativa e possono essere utilizzati nella modalità sopra indicata.





Assegno ordinario di invalidità concesso ai lavoratori invalidi



Assegno ordinario di invalidità (IO) per i lavoratori dipendenti privati e autonomi, INPS
Hanno diritto all'assegno ordinario di invalidità (IO) i lavoratori dipendenti e autonomi, ascritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS, affetti da infermità fisica o mentale non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell'INPS.
La natura della patologia invalidante deve essere tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Deve trattarsi di infermità permanente, ma può anche essere di durata indeterminata, purché non si tratti di un breve periodo.

L'assegno è dovuto anche quando la riduzione della capacità lavorativa, oltre detti limiti, sia preesistente al rapporto assicurativo purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

Inoltre è richiesta anche un'anzianità assicurativa e contributiva pari a 5 anni(260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente la domanda, ed essere assicurato presso l'INPS da almeno 5 anni.

Limite di reddito
Per il diritto all'assegno non ci sono limiti di reddito, mentre invece l'interessato dovrà presentare la dichiarazione della propria situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al minimo.

Temporaneità dell'assegno
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva.
E' riconosciuto per un periodo di 3 anni, ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni previste per l'erogazione. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare.
Revisione
L'assegno può essere revocato a seguito di visita di revisione da parte dell'INPS, in caso di accertato recupero della capacità lavorativa. La revisione può essere chiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle sue condizioni.
Se l'interessato rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti disposti dall'INPS, i pagamenti delle rate dell'assegno vengono sospesi per tutto il periodo nel quale non si rende possibile la verifica delle condizioni sanitarie.
La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta (art. 1, comma 7, Legge 12 giugno 1984, n. 222).
Assegno ordinario e rendita Inail
L'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della  rendita stessa (art. 1, comma 43, L. 335/95).
E' compatibile con
  • L'attività lavorativa: quindi non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro ne per i dipendenti ne per gli autonomi.
E' incompatibile con
  • L'indennità di mobilità: i titolari di assegno ordinario d'invalidità possono optare, all'atto della domanda, tra tale trattamento e quello di mobilità.
  • Il trattamento di disoccupazione: la Circolare INPS del 26 ottobre 2011, n. 138 contiene i chiarimenti in merito alla Sentenza 22 luglio 2011, n. 234, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme nella parte in cui esse non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità - nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione - il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Tale decisione riconosce all'assicurato il diritto di optare tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente, però, al periodo di disoccupazione indennizzato, fermo restando l'incumulabilità delle due prestazioni (Circolare INPS del 26 ottobre 2011, n. 138).
Trasformazione dell'assegno
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Reversibilità: l'assegno non è reversibile ai superstiti. 
Domanda
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: 
  • Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
  • telefono - chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

Decorrenza
L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Pubblicata nella G. U. del 16 agosto 1995, n. 190, S.O.)
  • Legge 12 giugno 1984, n. 222Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984 , n. 165)
  • Circolare INPS del 26 ottobre 2011, n. 138: Diritto di opzione fra Assegno di invalidità e Indennità di Disoccupazione. Sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234.
  • Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5544 dell'8 marzo 2010