OTTAVA SALVAGUARDIA
Il provvedimento consentirà di mantenere le vecchie regole di
pensionamento, quelle ante fornero, nei confronti di altri 30 mila lavoratori
che nel 2011 risultavano SENZA LAVORO.
L'ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo
contenuto all'interno della Legge di Bilancio per il 2017 che consentirà di
mantenere in vigore, in via eccezionale, le vecchie regole di pensionamento,
vigenti sino al dicembre 2011, nei confronti di determinati soggetti che il
legislatore ritiene meritevoli di una particolare tutela previdenziale. A
costoro continueranno ad applicarsi tout court le vecchie disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche
se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.
Ciò determina, pertanto, la possibilità di andare in
pensione prima delle regole attuali sfruttando la vecchia pensione
di anzianità (che prevedeva il perfezionamento del quorum 97,6
inteso come somma dell'età anagrafica con quella contributiva in presenza di un
minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi o con i 40 anni di
contributi a prescindere dall'età anagrafica) o la precedente normativa in
materia di pensionamento di vecchiaia che era, soprattutto per le lavoratrici
del settore privato, molto più favorevole rispetto alla legge Fornero. Per
ulteriori dettagli sulle regole di pensionamento che vengono fatte riviverein
via eccezionale si veda: la normativa di
pensionamento ante fornero.
I profili di tutela ammessi
Cinque i macro profili di tutela tutti mutuati dall'ultima salvaguardia:
mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza
con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con
disabilità gravi, con contratto a tempo determinato.
In particolare per i lavoratori in mobilità il
termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie
regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi a 36 mesi dopo
la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per
accedere alla tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31
dicembre 2014 (non più entro il 31 dicembre 2012 grazie
ad un correttivo approvato durante i lavori parlamentari) a seguito di accordi
governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso
dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate
dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il
concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione
straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l'accordo non è
necessario ma il lavoratore deve esibire la documentazione attestante la data
di avvio della procedura concorsuale. A tutti gli interessati viene concessa la
possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi
volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine
della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento
edile.
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla
prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento
volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a
seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o
per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario per assistere figli
disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) l'ottava salvaguardia
sposta sino al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda
dei profili di tutela, si veda la tavola infra) il termine per
maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le vecchie regole.
La tavola sottostante
riepiloga i requisiti e le condizioni per accedere all'ottava salvaguardia
secondo il testo definitivo della Legge di Bilancio approvato
lo scorso 7 dicembre dal Senato
Si ricorda che la legge è stata approvata in via
definitiva lo scorso 7 dicembre 2016 ma entrerà in vigore solo il 1°
gennaio 2017. A quel punto gli interessati avranno 60 giorni (quindi c'è
tempo sino al 1° Marzo 2017) per
presentare istanza di accesso all'Inps o alle Direzioni Territoriali del Lavoro
a seconda del proprio profilo di tutela a pena di decadenza (mobilitati e autorizzati ai volontari
dovranno presentare istanza all'Inps, gli altri alle DTL). A
regolamentare la presentazione delle istanze ci sarà, come avvenuto lo scorso
anno, una Circolare del Ministero del Lavoro e una Circolare dell'Inps agli
inizi del 2017.
A tutti i lavoratori indicati nella tavola si applicheranno le vecchie regole in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Complessivamente il numero dei lavoratori che fruirà del beneficio è pari a 30.700 soggetti (cifra stabilita a seguito di una correzione apportata durante l'esame del provvedimento in Parlamento). Per accedere alla misura gli interessati dovranno presentare, come stabilito dal Dm 14 Febbraio 2014, istanza di accesso all'Inps o alla direzione territoriale del Lavoro, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, cioè a partire dal 2 gennaio 2017 ed entro il 1° marzo 2017 sulle base delle successive indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e dell'Inps. Si rammenta che chi godrà della salvaguardia non subirà alcuna penalità sulla pensione (resta inteso, però, che le anzianità contributive maturate successivamente al 2011 saranno calcolate con il sistema contributivo).
E' utile ricordare che la
legge approvata risulta strutturalmente diversa rispetto al disegno di legge Ac. 3893 presentato dall'ex
ministro del Lavoro alla Camera nel mese di Giugno 2016 alla Camera nonchè al
disegno di legge della Lega Nord (Ac. 3991). Entrambi prevedevano un
perimetro di tutela più ampio che non è stato accettato dall'esecutivo.