Molti proprietari di immobili lo scorso anno hanno sbagliato
a versare l’IMU, dal momento che era una imposta nuova e mai versata prima. Con
la prima scadenza del 2013 si chiedono se possono utilizzare il loro credito,
proveniente dall’errore 2012, per pagare il primo acconto di Giugno, o se
possono recuperare le somme versate in eccesso. Resta sempre il timore di dover
attendere
A CHI CHIEDERE IL RIMBORSO IMU.
Preliminarmente va rilevato che non vi è una espressa norma che disciplina le
modalità di rimborso per la quota statale. La normativa per le eccedenze
comunali prevede che il rimborso delle somme versate e non dovute possono
essere richieste dai contribuenti entro cinque anni dal giorno del versamento
ed il Comune deve provvedere al rimborso entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza.
I Comuni sono i soggetti obbligati a restituire i soldi ai cittadini per la quota di loro competenza. Attualmente non hanno alcun impedimento per rimborsare la quota IMU comunale versata in eccedenza, per questo nel termine di centottanta giorni, salvo imprevisti, i Comuni riescono a rispettare i loro obblighi.
La norma IMU non precisa a chi va presentata la domanda di rimborso, se allo Stato o al Comune e tanto meno a chi compete l’obbligo del rimborso. Nel Decreto Legge numero 35 del 2013 possiamo leggere che “le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, cui spettano le maggiori somme accertate”, ma ad oggi la norma non precisa a chi compete effettuare il rimborso.
LA VIA DELLA COMPENSAZIONE IMU. Sul punto il Ministero ha cercato di chiarire le idee ai contribuenti con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012. La Risoluzione ha cercato di semplificare al massimo gli adempimenti dei contribuenti, autorizzando le autocompensazioni del tributo all'interno dello stesso anno d'imposta anche tra quota statale e quota comunale. Per questo motivo, un maggior versamento effettuato al momento del pagamento dell’acconto può essere recuperato in compensazione con il pagamento del saldo. L’importante è che l'ammontare complessivamente dovuto nell'anno, tra Stato e Comune, sia congruo e corretto. Da quanto detto sembrerebbe facile poter compensare i propri crediti con il prossimo versamento IMU di giugno, ma il legislatore consente la compensazione soltanto all'interno dello stesso anno, tra acconto e saldo. Questa strada non è percorribile tra due anni d'imposta diversi, anche in considerazione del “principio dell'autonomia di ogni annualità d'imposta”.
LA SOLUZIONE. Se il contribuente ha effettuato un maggior versamento dell’IMU allo Stato nel 2012, deve presentare istanza di rimborso al Comune, che attualmente è l’unico soggetto in grado di attestare la reale esistenza di tale diritto. I Comuni aspettano le istruzioni dal legislatore nazionale, così come previsto dalla risoluzione sopra citata, per poter liquidare le somme statali erroneamente versate dai contribuenti. Purtroppo, ad oggi non si conoscono i tempi di attesa per la liquidazione di queste somme.
In alternativa se i Comuni disciplinano l’istituto della compensazione nei propri regolamenti interni, i contribuenti possono utilizzare il loro credito 2012 con ai nuovi debiti IMU. Tale procedura si rende valida se il credito IMU 2012 relativo allo Stato è stato accertato con una procedura di richiesta di rimborso. Questa è l’unica possibilità per poter utilizzare il proprio credito.
I Comuni sono i soggetti obbligati a restituire i soldi ai cittadini per la quota di loro competenza. Attualmente non hanno alcun impedimento per rimborsare la quota IMU comunale versata in eccedenza, per questo nel termine di centottanta giorni, salvo imprevisti, i Comuni riescono a rispettare i loro obblighi.
La norma IMU non precisa a chi va presentata la domanda di rimborso, se allo Stato o al Comune e tanto meno a chi compete l’obbligo del rimborso. Nel Decreto Legge numero 35 del 2013 possiamo leggere che “le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, cui spettano le maggiori somme accertate”, ma ad oggi la norma non precisa a chi compete effettuare il rimborso.
LA VIA DELLA COMPENSAZIONE IMU. Sul punto il Ministero ha cercato di chiarire le idee ai contribuenti con la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012. La Risoluzione ha cercato di semplificare al massimo gli adempimenti dei contribuenti, autorizzando le autocompensazioni del tributo all'interno dello stesso anno d'imposta anche tra quota statale e quota comunale. Per questo motivo, un maggior versamento effettuato al momento del pagamento dell’acconto può essere recuperato in compensazione con il pagamento del saldo. L’importante è che l'ammontare complessivamente dovuto nell'anno, tra Stato e Comune, sia congruo e corretto. Da quanto detto sembrerebbe facile poter compensare i propri crediti con il prossimo versamento IMU di giugno, ma il legislatore consente la compensazione soltanto all'interno dello stesso anno, tra acconto e saldo. Questa strada non è percorribile tra due anni d'imposta diversi, anche in considerazione del “principio dell'autonomia di ogni annualità d'imposta”.
LA SOLUZIONE. Se il contribuente ha effettuato un maggior versamento dell’IMU allo Stato nel 2012, deve presentare istanza di rimborso al Comune, che attualmente è l’unico soggetto in grado di attestare la reale esistenza di tale diritto. I Comuni aspettano le istruzioni dal legislatore nazionale, così come previsto dalla risoluzione sopra citata, per poter liquidare le somme statali erroneamente versate dai contribuenti. Purtroppo, ad oggi non si conoscono i tempi di attesa per la liquidazione di queste somme.
In alternativa se i Comuni disciplinano l’istituto della compensazione nei propri regolamenti interni, i contribuenti possono utilizzare il loro credito 2012 con ai nuovi debiti IMU. Tale procedura si rende valida se il credito IMU 2012 relativo allo Stato è stato accertato con una procedura di richiesta di rimborso. Questa è l’unica possibilità per poter utilizzare il proprio credito.
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