Assegno ordinario di invalidità concesso ai lavoratori invalidi
Assegno ordinario di
invalidità (IO) per i lavoratori dipendenti privati e autonomi, INPS
Hanno diritto
all'assegno ordinario di invalidità (IO) i lavoratori dipendenti e autonomi,
ascritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS, affetti da infermità
fisica o mentale non derivante da causa di servizio, accertata dai medici
dell'INPS.
La natura della patologia invalidante deve essere tale da provocare una
riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni
confacenti alle attitudini del lavoratore.
Deve trattarsi di infermità permanente, ma può anche essere di durata
indeterminata, purché non si tratti di un breve periodo.
L'assegno è dovuto anche quando la riduzione della capacità lavorativa, oltre
detti limiti, sia preesistente al rapporto assicurativo purché vi sia stato
successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Inoltre è richiesta anche un'anzianità assicurativa e contributiva
pari a 5 anni(260 contributi settimanali), dei quali almeno 3
anni (156 contributi settimanali) versati nel quinquennio precedente
la domanda, ed essere assicurato presso l'INPS da almeno 5 anni.
Limite di reddito
Per il diritto all'assegno non ci sono limiti di reddito, mentre invece
l'interessato dovrà presentare la dichiarazione della propria situazione
reddituale per accertare il diritto all'integrazione al minimo.
Temporaneità dell'assegno
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva.
E' riconosciuto per un periodo di 3 anni, ed è confermabile per periodi della
stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni
previste per l'erogazione. Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l'assegno di
invalidità è confermato definitivamente.
L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a
lavorare.
Revisione
L'assegno può essere revocato a seguito di visita di revisione
da parte dell'INPS, in caso di accertato recupero della capacità lavorativa. La
revisione può essere chiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle
sue condizioni.
Se l'interessato rifiuta, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli
accertamenti disposti dall'INPS, i pagamenti delle rate dell'assegno vengono
sospesi per tutto il periodo nel quale non si rende possibile la verifica delle
condizioni sanitarie.
La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la
domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la
stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza
suddetta (art. 1, comma 7, Legge 12 giugno 1984, n. 222).
Assegno ordinario e rendita Inail
L'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con l'eventuale rendita
vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata
per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita
stessa (art. 1, comma 43, L. 335/95).
E' compatibile con
- L'attività lavorativa: quindi non è richiesta la cessazione del
rapporto di lavoro ne per i dipendenti ne per gli autonomi.
E' incompatibile con
- L'indennità di mobilità: i titolari di assegno ordinario
d'invalidità possono optare, all'atto della domanda, tra tale trattamento
e quello di mobilità.
- Il trattamento di
disoccupazione: la Circolare INPS del 26
ottobre 2011, n. 138 contiene i chiarimenti in merito alla Sentenza 22
luglio 2011, n. 234, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di alcune norme nella parte in cui
esse non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di
assegno di invalidità - nel caso si trovino ad avere diritto ai
trattamenti di disoccupazione - il diritto di optare tra
tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di
disoccupazione indennizzato.
Tale decisione
riconosce all'assicurato il diritto di optare tra l'assegno ordinario di
invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente, però, al periodo
di disoccupazione indennizzato, fermo restando l'incumulabilità delle due
prestazioni (Circolare INPS del 26 ottobre 2011, n. 138).
Trasformazione dell'assegno
Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma automaticamente in
pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro
dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di
vecchiaia. Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno e non ha
contributi da lavoro, viene considerato utile per il raggiungimento del diritto
alla pensione di vecchiaia.
Reversibilità: l'assegno non è reversibile ai superstiti.
Domanda
La domanda può essere
inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti
canali:
- Web - avvalendosi dei servizi
telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso
il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- telefono - chiamando il contact
center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore
telefonico;
- patronati e tutti gli
intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti
dagli stessi.
Alla domanda deve
essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).
Decorrenza
L'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo
alla data di presentazione della domanda.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 8 agosto 1995,
n. 335: Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare (Pubblicata nella G. U. del 16 agosto
1995, n. 190, S.O.)
- Legge 12 giugno
1984, n. 222: Revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile (Pubblicata nella G. U. del 16 Giugno 1984 , n. 165)
- Circolare INPS
del 26 ottobre 2011, n. 138: Diritto di opzione fra Assegno di
invalidità e Indennità di Disoccupazione. Sentenza della Corte
Costituzionale 19-22 luglio 2011 n. 234.
- Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza n. 5544 dell'8 marzo 2010