lunedì 12 dicembre 2016

OTTAVA SALVAGUARDIA

OTTAVA  SALVAGUARDIA
Il provvedimento consentirà di mantenere le vecchie regole di pensionamento, quelle ante fornero, nei confronti di altri 30 mila lavoratori che nel 2011 risultavano SENZA LAVORO. 

L'ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento legislativo contenuto all'interno della Legge di Bilancio per il 2017 che consentirà di mantenere in vigore, in via eccezionale, le vecchie regole di pensionamento, vigenti sino al dicembre 2011, nei confronti di determinati soggetti che il legislatore ritiene meritevoli di una particolare tutela previdenziale. A costoro continueranno ad applicarsi tout court le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011. 
Ciò determina, pertanto, la possibilità di andare in pensione prima delle regole attuali sfruttando la vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il perfezionamento del quorum 97,6 inteso come somma dell'età anagrafica con quella contributiva in presenza di un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi o con i 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) o la precedente normativa in materia di pensionamento di vecchiaia che era, soprattutto per le lavoratrici del settore privato, molto più favorevole rispetto alla legge Fornero. Per ulteriori dettagli sulle regole di pensionamento che vengono fatte riviverein via eccezionale si veda: la normativa di pensionamento ante fornero
I profili di tutela ammessi
Cinque i macro profili di tutela tutti mutuati dall'ultima salvaguardia: mobilità, autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. 

In particolare per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per accedere alla tutela il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014 (non più entro il 31 dicembre 2012 grazie ad un correttivo approvato durante i lavori parlamentari) a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011. Nel caso dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale l'accordo non è necessario ma il lavoratore deve esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale. A tutti gli interessati viene concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari ma solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. 
Per gli altri profili di tutela (autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione in possesso o meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011, lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con incentivo all'esodo, o per via unilaterale, lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili e lavoratori con contratti a tempo determinato) l'ottava salvaguardia sposta sino al 6 gennaio 2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda dei profili di tutela, si veda la tavola infra) il termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica con le vecchie regole.
La tavola sottostante riepiloga i requisiti e le condizioni per accedere all'ottava salvaguardia secondo il testo definitivo della Legge di Bilancio approvato lo scorso 7 dicembre dal Senato


Si ricorda che la legge è stata approvata in via definitiva lo scorso 7 dicembre 2016 ma entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2017. A quel punto gli interessati avranno 60 giorni (quindi c'è tempo sino al 1° Marzo 2017) per presentare istanza di accesso all'Inps o alle Direzioni Territoriali del Lavoro a seconda del proprio profilo di tutela a pena di decadenza (mobilitati e autorizzati ai volontari dovranno presentare istanza all'Inps, gli altri alle DTL). A regolamentare la presentazione delle istanze ci sarà, come avvenuto lo scorso anno, una Circolare del Ministero del Lavoro e una Circolare dell'Inps agli inizi del 2017.


A tutti i lavoratori indicati nella tavola si applicheranno le vecchie regole in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Complessivamente il numero dei lavoratori che fruirà del beneficio è pari a 30.700 soggetti (cifra stabilita a seguito di una correzione apportata durante l'esame del provvedimento in Parlamento). Per accedere alla misura gli interessati dovranno presentare, come stabilito dal 
Dm 14 Febbraio 2014istanza di accesso all'Inps o alla direzione territoriale del Lavoro, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, cioè a partire dal 2 gennaio 2017 ed entro il 1° marzo 2017 sulle base delle successive indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e dell'Inps.  Si rammenta che chi godrà della salvaguardia non subirà alcuna penalità sulla pensione (resta inteso, però, che le anzianità contributive maturate successivamente al 2011 saranno calcolate con il sistema contributivo).
E' utile ricordare che la legge approvata risulta strutturalmente diversa rispetto al disegno di legge Ac. 3893 presentato dall'ex ministro del Lavoro alla Camera nel mese di Giugno 2016 alla Camera nonchè al disegno di legge della Lega Nord (Ac. 3991). Entrambi prevedevano un perimetro di tutela più ampio che non è stato accettato dall'esecutivo.









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